Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, “all’esito di un’approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro. L’allora ministro del Lavoro, Elsa Fornero, aveva modificato la disciplina sui licenziamenti mettendo mano sia alla procedura che “precede” il licenziamento sia alla sua giustificazione. La legge 92 (più nota come Legge Fornero) prevedeva anche di equiparare i dipendenti privati a quelli statali.