IL Cga ha ritenuto che il coniuge pregiudicato non potesse giustificare l’informativa antimafia
Con ricorso proposto innanzi al Tar Catania la sig.ra C.L.A. titolare di una impresa agricola operante nella provincia di Messina, ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura di Messina e resa nell’ambito del procedimento per il rilascio di una concessione ad uso pascolo di alcuni terreni ricadenti nel comune di Tortorici.
Il Tar Catania ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla sig.ra C.L.A che ha deciso di proporre appello cautelare innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello cautelare proposto dalla sig.ra C.L.A, ritenendo plausibili le doglianze mosse dagli Avv.ti Rubino e Marino contro il provvedimento interdittivo e ordinando al TAR Catania la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Tuttavia all’esito dell’udienza di merito il Tar Catania ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra C.L.A.
L’imprenditrice ha appellato la sentenza innanzi al CGA, sempre con il patrocinio degli avv.ti Rubino e Marino, chiedendo anche l’adozione di una misura cautelare .
I due legali hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il primo giudice aveva omesso di considerare il fatto che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico della donna. Il Tar si è basato soltanto sul fatto che il coniuge dell’imprenditrice fosse stato destinatario, diversi anni addietro, di procedimenti penali. Pertanto gli avvocati hanno ritenuto che il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità.
Il CGA , condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Marino, prima ha accolto l’istanza cautelare e, successivamente all’esito della fase di merito, ha definitivamente annullato l’informativa interdittiva irrogata in danno dell’imprenditrice. Il Cga ha considerato la mancata attualità dei fatti, datati nel tempo, dai quali l’amministrazione appellata ha desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose e l’irrilevanza dei rapporti parentali.
Per effetto della suddetta sentenza del CGA l’imprenditrice potrà nuovamente intrattenere rapporti contrattuali ed economici con la pubblica amministrazione e potrà far salva la propria attività.