Il Tar di Catania ha rigettato tutti i ricorsi presentati nel 2014 dalla Caronte Tourist, dalle società Carmelo Picciotto, Cantieri Navali Palumbo, Comer, Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Messina, dal sindacato dei trasportatori AIAS, dall’Autorità portuale e dall’Arsenale Militare. Il sindaco, Renato Accorinti, con ordinanza contingibile ed urgente n. 159/2014 del 26 agosto 2014 – come si ricorderà – aveva adottato un provvedimento di limitazione del traffico veicolare per i mezzi pesanti sugli unici tratti stradali che conducono al Molo Norimberga, presso il quale attraccano le navi CarTour dedicate alla linea di cabotaggio Messina/Salerno. L’ordinanza sindacale prevedeva una “finestra diurna” per l’utilizzo del Molo Norimberga nelle fascia oraria, 14-15, per i mezzi pesanti che, sbarcati, dovevano lasciare l’approdo, e nella fascia oraria 15-17, per i mezzi pesanti diretti all’imbarco. Nel dispositivo della sentenza emessa dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale si rileva che 1) le attribuzioni esercitate dal Comune di Messina rientrano in quelle riconosciute dalle norme del codice della strada, afferendo alla disciplina del traffico e all’imposizione di divieti parziali di transito per alcune categorie di autoveicoli nell’ambito delle strade interne al centro abitato di cui all’art. 4 del N.C.S., le cui strade “sono comunali quando congiungono il capoluogo … con porto marittimo … interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di servizi interessanti la collettività comunale” (art. 2, comma 6, lett. D), del N.C.S.); 2) la scelta, altamente discrezionale, compiuta dal Comune di Messina, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti ricorrenti (secondo cui le linee di cabotaggio avrebbero dovuto costituire parametro fisso insormontabile per le scelte dell’Amministrazione comunale) ha tenuto conto, nella logica del bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’azione amministrativa, anche del diverso ed altrettanto rilevante interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e delle persone”; 3) la circostanza secondo cui il Molo Norimberga ha il suo sbocco carrabile sulle strade del centro cittadino, giustificano l’ordinanza de qua per l’intrinseca pericolosità dell’aggravamento che apporta al traffico ordinario sulle medesime arterie nelle ore diurne. Nell’esprimere compiacimento l’Amministrazione comunale evidenzia che: “la storica decisione del Tar mette fine alle polemiche che nell’estate del 2014 videro contrapposti il sindaco Accorinti e le principali società che hanno interessi nello Stretto. In questo caso, secondo i giudici, oltre l’interesse pubblico, la scelta riguarda la sicurezza dei cittadini”. Il Tribunale amministrativo, con altra sentenza, ha anche rigettato il ricorso dell’Autorità portuale avverso il provvedimento del dirigente del dipartimento Mobilità con il quale era stata respinta l’istanza di avvio del procedimento teso alla nuova delimitazione del centro abitato del territorio comunale ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.P.R. n. 495/92.